12 ottobre 2020 La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d'appalto non ne comporta l'esclusione, ma solo laddove la stazione appaltante ritenga, motivatamente, che esse ne compromettano l'integrità e l'affidabilità. Analogamente, le informazioni dovute dai concorrenti in sede di gara, a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge o dalla normativa di gara, sono solo quelle incidenti sulla relativa integrità ed affidabilità (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n° 16/2020, del 24 giugno-28 agosto 2020).
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