4 dicembre 2020 La clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione Soa alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione Soa anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli articoli 84 e 89, comma 1, del D.LGS. n. 50 del 2016 ed è, pertanto, nulla, ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del medesimo decreto legislativo.La nullità ex articolo 83, comma 8, del D.LGS. n. 50 del 2016 della clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione Soa alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione Soa anche della stessa impresa ausiliata configura un'ipotesi di nullità parziale limitata della clausola, da considerare non apposta, che non si estende all'intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa. Al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara, non sussiste l'onere per l'impresa di proporre alcun ricorso, perchè tale clausola, in quanto inefficace ed improduttiva di effetti, si deve intendere come non apposta, a tutti gli effetti di legge, salvo impugnare, nei termini ordinari, gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n° 22/2020, del 23 settembre-16 ottobre 2020)
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