LE SEZIONI UNITE CONFERMANO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO PER LE CONTROVERSIE ATTINENTI ALLA FASE ESECUTIVA DEL RAPPORTO CON LA P.A., CONSEGUENTE ALL'AGGIUDICAZIONE D'UNA GARA D'APPALTO

29 settembre 2020

E' devoluta alla giurisdizione del giudcie ordinario, non a quella dei giudici amministrativi, la controversia con la quale è chiesto l'annullamento di atti attinenti alla fase esecutiva del rapporto avente fonte nell'aggiudicazione della gara d'appalto (nella fattispecie, presunta illegittimità della modifica unilaterale, da parte di una ASL, delle originarie condizioni contrattuali stabilite in forza di affidamento all'aggiudicatario del servizio di gestione di una residenza sanitaria assistenziale e di un centro diurno anziani), rapporto, nel caso di specie, in regime di proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. Si tratta, infatti, di controversia sorta in una fase nella quale non viene in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente pubblico, per cui esula dai limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risultando le modifiche richieste dall'Amministrazione riconducibili a specifiche condizioni di legge (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n° 8099/2020, del 23/4/2020)

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