LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE FORNISCONO IMPORTANTI PRECISAZIONI CIRCA IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATO IN FAVORE DEGLI “EREDI”

30 Aprile 2021

"La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’articolo 1920, 2° comma, Cc, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo dell’astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. Tale situazione, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza dell’eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Nel caso in cui, invece, uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto, in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo" (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n° 11421/2021, del 30 aprile 2021)

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