30 novembre 2020 "Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento della Unione europea, chiedono alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione europea: - se il diritto europeo osti ad una prassi interpretativa dell'art. 111, ottavo comma, della Costituzione, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2018, che preclude il ricorso in Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato contrastanti con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia in settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea (nella specie, in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) con l'effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario che potrebbero essere corrette tramite il predetto rimedio; - se il diritto europeo osti ad una prassi interpretativa dell'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, che preclude il ricorso in Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, che omettano di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, previste dal diritto europeo, con l'effetto di pregiudicare l'uniforme applicazione di quest'ultimo e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell'Unione; - se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia (sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333/18; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-100/12) in relazione agli articoli 1, par. 1 e 3, e 2, par. 1, della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, tese ad affermare in materia di appalti pubblici l'obbligo del giudice nazionale di esaminare nel merito le censure proposte da un ricorrente pur in presenza di una eccezione o di un ricorso incidentale escludente, volto a contestare la sua legittimazione processuale, siano stati violati dal Consiglio di Stato che, nella fattispecie oggetto del procedimento principale, abbia ritenuto l'impresa esclusa da una gara d'appalto non legittimata a proporre censure miranti a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara" (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n° 19598/2020, del 7 luglio-15 settembre 2020)
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