LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SUI RAPPORTI TRA IL DELITTO DI ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

2 settembre 2020

Con ordinanza n° 50696 del 25 settembre 2019 (dep. 16 settembre 2019) sono state rimesse alle Sezioni Unite Penali le seguenti questioni di diritto:
  • se il reato di esercizio arbitrario con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitata, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in detta seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento;
  • se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile.
Secondo quanto si legge nell’informativa provvisoria n. 10 del 16 luglio 2020, in attesa della pubblicazione delle motivazioni, le Sezioni Unite hanno adottato le seguenti soluzioni:
  • ​il reato di esercizio arbitrario con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
  • il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio; il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limita ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

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