RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA DI ANIMALI RANDAGI

28 agosto 2020

"La domanda di risarcimento del danno, subito dall’automobilista in conseguenza del sinistro causato dall’attraversamento della sede stradale da parte di un animale randagio, va proposta non ai sensi dell’articolo 2051 del Cc, ma con riferimento all’ipotesi generale di cui all’articolo 2043 del Cc. Difatti, gli animali randagi, ancorché sottoposti al controllo della Asl, non sono nella materiale disponibilità della stessa, sicché non può ravvisarsi rispetto ad essi quella relazione di custodia su cui si fonda la responsabilità prevista dall’art. 2051 Cc e, nel caso di custodia degli animali, quella ex art. 2052 Cc. Ne consegue che incombe alla parte attrice di allegare e provare sia il danno ingiusto, che la colpa omissiva dell’ente affermato come responsabile, vale a dire la Asl” (cfr. Tribunale di Latina, Sez. 2^ civile, sentenza n° 2691/2019, del 7/11/2019)


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