30 settembre 2020
"Nel corpo del tipo assicurazione contro i danni (articoli 1882 e 1904-1918 del Cc), si inquadra il sottotipo assicurazione della responsabilità civile, caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dall'assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta. Ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge, ovviamente, alcun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva; siffatto sottotipo, delineato dall'articolo 1917 del Cc, è improntato al sistema loss occurence o act committed (e cioè dell'insorgenza del danno), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato articolo 1917, comma 1, del Cc, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria. Siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'articolo 1917, comma 1, del Cc, menzionato dall'articolo 1932 del Cc fra le norme inderogabili, non è intangibile, sicché è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (articolo 1322, comma 1, del Cc), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito. Nell'ambito di detta determinazione del contentuo contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (e, cioè, a richiesta fatta), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un determinato arco temporale successivo, ove sia pattuita la cosiddetta clausola sunset made). Detta clausola claims made, a sua volta, può essere pura, se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito, oppure impura (o mista), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia, sia il fatto illeicto intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente; in genere, due o tre anni dalla stipula del contratto)" (cfr. Cassazione civile, Sez. 3^, sentenza n° 8117/2020, del 23/4/2020)